Il diritto all’istruzione è un diritto sociale costituzionalmente riconosciuto, tutelato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione italiana. In particolare, l’art.34 della Costituzione stabilendo che “la scuola è aperta a tutti”, riconosce il carattere universalistico di tale diritto, incompatibile con qualsiasi forma di discriminazione.
In queste disposizioni sono sanciti i principi di libertà dell’insegnamento, di obbligatorietà e di gratuità dell’istruzione inferiore (almeno di otto anni) e stabiliscono la possibilità di accedere ai gradi più alti dell’istruzione sulla base del principio meritocratico. Attualmente il nostro ordinamento giuridico prevede un obbligo scolastico di 10 anni e un obbligo formativo fino al compimento dei 18 anni. Si intende il diritto-dovere all’istruzione come diritto fondamentale per il pieno sviluppo della persona umana, rispetto al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne pregiudicano l’esercizio (art.3 Cost).
Questi principi sono stati accolti da diverse convenzioni internazionali, e previsti anche dalla Dichiarazione dei diritti dell’Uomo approvata dall’ONU nel 1948, che riconosce il diritto all’istruzione all’art.26. Anche questa disposizione, infatti, afferma l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione elementare e l’uguaglianza nell’accesso all’istruzione superiore sulla base del merito.
Il diritto all’istruzione dei minori stranieri può prescindere dalla regolarità del soggiorno in Italia. I minori stranieri presenti sul territorio italiano, infatti, sono soggetti all’obbligo scolastico e “hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani” (art.45, comma 1, D.P.R.del 31 agosto 1999 n.394, Regolamento di attuazione al Testo Unico dell’immigrazione), cioè indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno.
L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, o in possesso di documentazione irregolare o incompleta (permesso di soggiorno proprio o del genitore, documentazione anagrafica, certificazione sanitaria relativa alle vaccinazioni obbligatorie) sono iscritti con riserva, la quale comunque non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. Di norma i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico ” vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica “, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente, tenendo conto della precedente esperienza scolastica del minore. Per favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, sono state emesse delle linee guida con la Circolare del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n.24 Prot. n. 1148/A6, 1 marzo 2006 e successivamente aggiornate con la Circolare del M.I.U.R del 19/02/2014, protocollo n.4233.
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